I diritti personali sono diritti soggettivi assoluti che si riferiscono agli aspetti essenziali della personalità umana; si acquistano automaticamente con la nascita e si perdono con la morte. Sono inalienabili, intrasmissibili, imperscrittibili. Non sono patrimoniali ma possono essere risarciti patrimonialmente.
Nel nostro ordinamento i diritti della persona sono disciplinati da molteplici disposizioni contenute in diverse fonti normative, a partire dall’ art. 2 della Costituzione; sono richiamati in convenzioni internazionali come la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel codice civile, in leggi speciali e nelle fonti giurisprudenziali.
Diritto alla vita e integrità fisica: vieta ad un soggetto di compiere atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica. La legge ammette però alcune eccezioni, come la possibilità di donare un rene, parte del fegato, sangue, placenta ed emocomponenti.
Diritto al nome: tutela l’interesse a identificare se stessi con il proprio nome e a essere identificati dagli altri con questo, come segno distintivo della persona. Protegge contro chi faccia uso indebito del nome altrui. Il diritto al nome è riconosciuto anche alle persone giuridiche, con riferimento alla loro denominazione.
Diritto all’identità personale: tutela il diritto a essere rappresentati coerentemente alla propria immagine per come si manifesta nell’ambiente sociale, senza che vengano alterate le caratteristiche intellettuali, professionali, etiche o ideologiche.
Diritto all’immagine: l’immagine di un soggetto può essere esposta o pubblicata soltanto con il suo consenso, salvi i casi in cui l’esposizione o la pubblicazione sia consentita dalla legge e purché l’esposizione non rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona.
Diritto all’onore: tutela sia la dignità soggettiva, propria di ogni essere umano, sia la stima oggettiva proveniente dall’ambiente sociale. In sede penale, chi compie il reato e lede l’onore altrui sarà tenuto a risarcire i danni subiti dal titolare del diritto, compresi i danni morali.
Diritto alla riservatezza: diritto a che non siano divulgati, con i vari strumenti di comunicazione di massa, fatti personali, anche se di per sé veri e non lesivi della dignità. La legge 675/96 relativa al trattamento dei dati personali ha istituito un Garante che ha il compito di fare osservare le regole a protezione della cosiddetta privacy.
Diritto alla salute: tutela della salute nel significato più ampio di "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale"; ci si riferisce al benessere del soggetto nell’ambiente salubre, alla fruibilità dei servizi minimi sufficienti per l’integrità fisica e sociale dell’ambiente.